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STATUTO


 Denominazione, oggetto, sede

Art. 1 E’ costituita un’Associazione di mutua assistenza denominata A.M.A.A., Associazione Malati Alzheimer Abruzzo” (ONLUS).
L’associazione è apolitica e aconfessionale e opera su base prevalentemente volontaria.
L’Associazione cura la propria eventuale articolazione sul territorio regionale attraverso i Gruppi Operativi e ne assicura l’uniformità e congruenza di azione. Ogni Gruppo Operativo eleggerà il rappresentante del Consiglio Direttivo.

Art. 2 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie affini e dei loro familiari.

A titolo meramente esemplificativo l’Associazione si propone:

• La realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e sindromi correlate e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e aggregazione;
• L’assistenza ai malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari ed Enti Pubblici;
• La sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;
• La proposizione e il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti di una malattia che si appresta a divenire una delle principali cause di invalidità;
• La predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari;
• Lo studio e l’incentivazione alla costruzione di centri di assistenza;
• La formazione di personale specializzato anche attraverso l’organizzazione di convegni, corsi di studi e corsi di formazione;
• L’intervento presso le forze politiche e sindacali e presso amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari.
• La promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l’acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e sanitaria; 
• Il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer e sindromi demenziali correlate.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle dirttamente connesse, accessorie o integrative.

L’Associazione può collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche ed enti che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse. L’associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).
Ciascun socio ha uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione ed è tenuto al versamento di una quota associativa annuale stabilita, unitamente alle modalità di corresponsione, dal consiglio non vincolante. La quota è intrasmissibile e non rimborsabile.
La qualità di socio si acquista all’atto della iscrizione nel registro dei Soci dell’associazione.

La qualità di socio si perde per:
• decesso/estinzione;
• recesso;
• esclusione.

Il recesso ha effetto immediato.

L’esclusione viene deliberata nel caso di:
• comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell’Associazione;
• comportamento pregiudizievole della onorabilità dell’associazione;
• indebita rivelazione di notizie riservata;
• gravi motivi oggettivi.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio. La delibera di esclusione ha efficacia immediata. Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli potrà adire l’Assemblea per chiedere la revoca del provvedimento di esclusione. In tal caso la delibera di esclusione rimarrà sospesa sino al pronunciamento dell’Assemblea I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’associazione od i loro eredi non potranno ripetere i contributi versati e non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Patrimonio e rendiconto

 Il patrimonio dell’associazione è costituito da quote associative, qualunque ulteriore provento che comunque pervenga all’associazione.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Utili, eventuali avanzi di gestione, fondi riserve o Capitali non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della della medesima e unitaria struttura. Tali somme potranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività connesse. 
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto dell’esercizio che deve essere sottoposto all’Assemblea dei Soci entro 3 mesi.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni precedenti l’Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede.

Norme finali

L’Associazione si interessa delle problematiche di carattere organizzativo, amministrativo, contabile o altro e si conforma all’avviso eventuale offerto da quest’ultima ai fini di assicurare, su base nazionale, l’uniformità delle soluzioni nel rispetto delle specifiche esigenze.
L’associazione collabora e coordina le proprie attività con quelle delle altre associazioni territoriali e nazionali.

Le cause di scioglimento dell’associazione sono:
• continua inattività dell’Assemblea
• continua inattività del Consiglio, qualora l’Assemblea non adotti gli opportuni provvedimenti.

In caso di scioglimento, i beni dell’Associazione saranno devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 camma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico od analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Per quanto non specificamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia, in particolare al D. Lgs. 4 dicembre 1997

Organi associativi

Gli organi dell’Associazione sono:
• L’Assemblea
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• Il Vicepresidente

L’assemblea dei soci è costituita:
• da tutti i soci persone fisiche;
• da tutti i soci persone giuridiche. La partecipazione alle attività assembleari dei soci diversi dalle persone fisiche sarà definita caso per caso dal Consiglio all’atto dell’iscrizione nel libro dei soci del nuovo socio-ente.

L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente nei casi stabiliti dal presente Statuto ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio o da almeno un terzo dei membri dell’Assemblea dei Soci.
La convocazione avviene mediante avviso, contente l’ordine del giorno, che deve essere comunicato ai soci per lettera o mediante telegramma, via fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e deve rimanere altresì affisso presso la sede dell’associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere anche l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della seconda convocazione.

Il Presidente fissa la data e l’Ordine del giorno dell’Assemblea.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipa il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea delibera validamente, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L’assemblea:
• elegge ogni 4 anni il Consiglio Direttivo;
• approva il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
• delibera le modifiche statutarie e regolamentari;
• approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e approva la relazione del Consiglio relativa all’esercizio precedente;
• delibera in merito all’opposizione del Socio escluso;
• delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l’esclusione di un consigliere;
• autorizza o ratifica gli atti del Consiglio su questioni non previste da Statuto o Regolamento;
• delibera su ogni argomento sottoposto al Consiglio.

Tutte le votazioni dell’assemblea sono a scrutinio palese.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea dei Soci. I suoi membri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del suo Presidente per l’approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta, con specificazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione, da almeno un terzo dei Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo prendono parte e hanno diritto di voto.

L’avviso di convocazione deve essere recapitato, per lettera o a mezzo telegramma o via fax o via posta elettronica, ai Consiglieri ed almeno 15 giorni prima unitamente all’Ordine del Giorno, il termine è ridotto a 7 (sette) giorni in caso di urgenza.

Le sedute del Consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni del Consiglio sono a scrutinio palese.

La decadenza della carica di Consigliere può avvenire per:
• perdita da parte del Consigliere della qualità di socio dell’Associazione;

dimissioni:
• esclusioni per gravi motivi proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea;
• assenza ingiustificata da almeno 3 riunioni consecutive.

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri il proprio Presidente, che ricopre altresì la carica di Presidente dell’Associazione, ed, eventualmente, un Vicepresidente.

Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non siano di competenza dell’Assemblea. Il Consiglio compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento delle finalità dell’Associazione, in particolare:
• formula il programma generale di attività annuale;
• cura l’attuazione del programma annuale e adotta tutte le delibere necessarie a tal fine;
• predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo che rimette, unitamente alla relazione sulla gestione, all’approvazione dell’Assemblea;
• delibera contribuzioni straordinarie per il finanziamento di determinate specifiche attività.;
• delibera l’esclusione del socio;
• adisce l’autorità giudiziaria civile e penale;
• designa i consiglieri deputati a rappresentare l’Associazione presso il Coordinamento Regionale.

Il Consiglio può delegare ai singoli Consiglieri specifici poteri per la realizzazione di determinate operazioni e iniziative.

Il Presidente:
• ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale, tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese ad altri componenti della Giunta esecutiva;
• convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e vigila affinchè siano rispettate le norme statutarie;
• sovrintende alle attività dell’associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali.
• in caso di effettiva e documentata urgenza